Gli illeciti relativi al conferimento ed all’uso delle onorificenze cavalleresche sono i seguenti.

A) Conferimento di onorificenze illegittime. Ipotesi prevista dall’art. 8, comma primo, legge 178 del 1951.  Tale norma punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 645,57 a € 1.291,14 e con la sanzione accessoria prevista dal comma terzo della pubblicazione della sentenza di condanna, chiunque, come privato, ovvero nell’ambito di enti o associazioni, conferisca onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, sotto qualsiasi forma o denominazione.
Per la sussistenza del delitto è necessario che il conferimento avvenga da parte di soggetti che non possono essere definiti come Ordini di Stati esteri o come Ordini “non nazionali” e che quindi devono ritenersi  a tutti gli effetti Ordini illegittimi. Preliminarmente si deve dunque accertare la qualità dell’ente che ha conferito l’onorificenza. E’ necessario poi che il conferimento sia avvenuto nel territorio dello Stato. Questo perchè, non specificando l’art. 8, primo comma, il luogo del conferimento, deve applicarsi il principio della territorialità della legge penale (art. 3 c.p.).
    Come rilevato dalla Corte di Cassazione nel 1999, “lo Stato italiano ha inteso riservare a sé il potere di conferimento, vietandolo ad ogni ente, associazione o privato, salvi gli ordini cavallereschi previsti dall’art. 7 e le onorificenze di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate queste ultime ad autorizzazione, sicchè detto monopolio ed il conseguente divieto di conferimento, penalmente sanzionato, hanno un senso se la punibilità è circoscritta al solo territorio italiano”; tuttavia la punibilità comprende “non solo l’atto unilaterale di «conferimento», costituente l’inizio della condotta punibile e denominabile come «assegnazione» del titolo, ma anche di tutte quelle manifestazioni collegate quali l’investitura, solenne o meno, la consegna di segni o medaglie o distinzioni o decorazioni, ed eventuali ulteriori modalità o cerimonie, costituenti un tutto unitario ed inscindibile”; pertanto, “l’illecito conferimento deve comprendere in una considerazione unitaria ed inscindibile, tutte le varie fasi per evitare sistemi di facile elusione della normativa e consentire un’uniforme repressione. Questa valutazione unitaria è ulteriormente confortata dalla locuzione «in qualsiasi forma e denominazione» contenuta nel precetto in esame, contemplato dall’art. 8, ove si nota l’indifferenza per le varie modalità e l’ampia accezione utilizzata dal legislatore per ricomprendervi ogni momento in cui può essere suddistinto il «conferimento» delle onorificenze”. Dunque, il conferimento non consentito di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche include non solo l’atto unilaterale di assegnazione del titolo “cartaceo”, ma anche la cerimonia di investitura in quanto modalità nella quale il predetto conferimento si attua. Conseguentemente il reato si configura anche nell’ipotesi in cui il conferimento “cartaceo”del titolo sia avvenuto all’estero, ma la cerimonia di investitura in Italia.
          Infine vi è da dire che la condotta punita è quella del semplice “conferimento”, quindi, per la perfezione del delitto si prescinde dal fatto della  accettazione o non accettazione della onorificenza da parte dell’insignito.

    B) Uso di onorificenze illegittime. L’art. 8, comma secondo, legge 178 del 1951, punisce con la sanzione amministrativa da € 129,11 a € 903,80, chiunque faccia uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche conferite (anche prima dell’entrata in vigore della legge del 1951) da enti, associazioni o privati
    Per la sussistenza dell’illecito è necessario che l’uso abbia per oggetto onorificenze conferite da soggetti che non possono essere definiti come Ordini di Stati esteri o come Ordini “non nazionali” e che quindi devono ritenersi Ordini illegittimi.
        Posto che l’ordinamento non punisce la semplice accettazione, l’illecito può essere commesso sia dal cittadino italiano sia dallo straniero ma, trattandosi di illecito amministrativo, deve essere commesso nel territorio dello Stato anche se il suo presupposto, cioè il conferimento della onorificenza, sia avvenuto all’estero.
C) Uso non autorizzato di onorificenze legittime. Ipotesi prevista dall’art. 7, legge 178 del 1951, che punisce con la sanzione amministrativa sino ad € 1.291,14, chi fa uso di onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite da Ordini di Stati esteri o da Ordini “non nazionali” senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Ministro degli Esteri.
    E’ necessario che l’uso avvenga senza la preventiva autorizzazione del Ministro degli Esteri e che l’uso abbia per oggetto onorificenze legittime: qualora si trattasse di onorificenze illegittime, ricorrerebbe la fattispecie precedente.
Come non è punita la semplice accettazione di onorificenze illegittime, non è punita la semplice accettazione di onorificenze legittime.
      Per espressa previsione legislativa, il fatto è punibile solo se commesso da cittadini italiani nel territorio dello Stato.   

    D) Arrogazione di onorificenze. Ipotesi prevista come illecito amministrativo dal comma secondo dell’art. 498 c.p. che punisce il fatto di chi si arroghi “titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,94 a € 929,62 e con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione in uno o più giornali designati dal giudice.
Presupposto di tale illecito è la mancanza di un qualsiasi atto di conferimento od il venir meno dell’originario atto di conferimento, come nel caso di sospensione o revoca dell’atto o come nel caso di condanna dell’insignito alla pena accessoria dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
    L’espressione arrogazione implica, oltre al concetto di autoattribuzione, quello di “far mostra” pubblicamente o con estranei, pertanto non è punibile la vanteria che avvenga in privato.

    E) Il reato previsto e punito dall’art. 275 c.p., di accettazione di onorificenza conferita da uno Stato nemico in guerra
con lo Stato italiano
, è stato abrogato dalla legge 25 giugno 1999, n. 205.